Ultima modifica: 6 Maggio 2020

Regolamento per le videolezioni

 Regolamento per le videolezioni
1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all’ingresso, in aula virtuale, del docente.
2. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato.
3. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico(noi dal prossimo a.s.)
4. Dopo l’appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell’audio.
5. Quando, l’alunno ha una domanda da porre all’insegnante, è invitato a scrivere, nella chat della videoconferenza, la parola “domanda”.
6. Gli studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat.
7. Nel momento in cui l’insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l’alunno può provvedere ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare.
8. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare gli alunni a aderire alla videolezione avvertendo le famiglie con un giorno di anticipo per il tramite della piattaforma stessa, della messaggistica di WhatsApp, di mail o di Google Calendar.
9. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni.
10. E fatto divieto allo studente di riadoperare l’invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
11. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso insegnante.
12. E vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione.
13. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
14. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
15. E vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni.
16. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell’ora stabilita per l’inizio della stessa.
17. E vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente.
18. Nel corso dell’intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico- educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula.
19. E possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività.
20. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo sottoponendo a domande i partecipanti e appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalia.
21. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a:
– entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite;
– è necessario presentarsi alla videolezione fomiti del materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività prevista;
– è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento;
– è obbligatorio eseguire le consegne del docente;
– bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.
22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.
23. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie.
24. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti lievi.
25. Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare lieve” ai sensi del Regolamento Disciplinare.

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Tumminia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93