Ultima modifica: 10 Ottobre 2023

Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2023/24; 2024/25; 2025/26

Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
All’Albo Pretorio

                                                                                                                       Al sito Web

Prot. n° 9705 del 10/10/2023

OGGETTO: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2023/24; 2024/25; 2025/26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO     il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO     l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE     le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA   la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA   la Nota Ministeriale  prot. n. 29795 dell’11 settembre 2023;

VISTA la Circ. n. 19 del 27/09/2023 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e delle Formazione professionale – Regione Siciliana – che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 19 e 20 novembre 2023;

INDICE

le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto (triennio 2023-2026) nei giorni di domenica 19 novembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 20 novembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:

  • Nomina da parte del Dirigente Scolastico (DS) della Commissione Elettorale (CE): 5 ottobre 2023 (45° giorno antecedente le operazioni di voto);
  • Deposito elenchi elettori, distinti per componente e seggio, comunicati dal DS: 15 ottobre (domenica) posticipato al 16 ottobre 2023 (35° giorno antecedente le operazioni di voto);
  • La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line: 25 ottobre 2023 (25° giorno antecedente le operazioni di voto);
  •  Presentazione delle liste dei candidati, per ciascuna componente: in orario d’ufficio dalle ore 9:00 del 30 ottobre fino alle  ore 12.00 del 4 novembre 2023 (posticipato al 6 novembre 2023 – dal 20° al 15° giorno antecedente le operazioni di voto);
  • Propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola; tenuta dal 18° al 2° giorno antecedente le operazioni di voto (richieste presentate su istanza al DS): a partire dall’1 novembre 2023 (festivo), anticipato al 30 OTTOBRE fino al 17 novembre 2023;
  • Nomina e insediamento dei seggi. Pubblicazione delle liste definitive: 14 novembre 2023 ( 5° giorno antecedente le operazioni di voto).

Si ricorda che questa Istituzione scolastica ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi e che, pertanto, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componentidi cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, con il Dirigente Scolastico membro di diritto.

Il CdI

è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Si precisa che:

  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
  • Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il CdI. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del C.C. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore nei confronti del quale sia stata disposta la revoca della responsabilità genitoriale.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
  • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

  • Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato   Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopraindicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 16 GENITORI; massimo 16 DOCENTI; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
  • per la componente genitori: almeno 20 genitori
  • per la componente docenti: almeno 20 del personale docente
  • per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

Le suindicate liste dovranno successivamente essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.

  1. Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima. Le liste devono essere corredate altresì delle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
  3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunioni verranno vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

  • Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista;
  • Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente;
  • Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista;
  • Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITA’ DI VOTAZIONE

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza, 1 preferenza per il personale ATA; va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Numero di rappresentanti da eleggere e delle preferenze esprimibili

Rappresentanti in Consiglio di Istituto      n. 8 genitori                                               n.2 preferenze esprimibili

Rappresentanti in Consiglio di Istituto      n. 8 docenti                                                n. 2 preferenze esprimibili

Rappresentanti in Consiglio di Istituto      n. 2 ATA                                                      n. 1 preferenze esprimibili