Ultima modifica: 2 Settembre 2019

Albo Pretorio

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Regolamento per la gestione dell’albo pretorio on-line (in fase di approvazione)
Normativa
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che: “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 (vedi Allegato) al 1º gennaio 2011.

Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato realizzato da DigitPA, ora divenuta Agenzia per l’Italia Digitale, un vademecum: Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online.

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, la sezione del sito web dedicata all’Albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”. La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Responsabile della Pubblicazione:
Dirigente Scolastico dott.ssa Concetta Patrizia Tumminia

  • La pubblicazione on line deve garantire:
  • autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
  • conformità all’originale, cartaceo o informatico;
  • preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;
  • inalterabilità del documento pubblicato;
  • possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria.